Nuove Regole Ue sul Greenwashing: Cosa Cambia dal 27 Settembre 2026
In Breve
- Quando entreranno in vigore le nuove regole sul greenwashing?
- Le nuove regole entreranno in vigore il 27 settembre 2026.
- Quali sono i principali divieti previsti dalla nuova normativa?
- Sono vietate etichette di sostenibilità non certificate e affermazioni ambientali generiche non dimostrate.
- Chi è responsabile per la vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette?
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente per le pratiche commerciali scorrette.
Il 27 settembre 2026 segnerà un cambiamento significativo nella comunicazione ambientale in Europa, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/825. Questa normativa, recepita in Italia con il decreto legislativo 30/2026, si propone di combattere il fenomeno del greenwashing, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità nelle affermazioni ambientali delle imprese.
Le nuove regole stabiliscono che un prodotto presentato come sostenibile deve specificare chiaramente quale caratteristica è oggetto del claim, a quale parte del prodotto si riferisce e quali evidenze lo supportano. Inoltre, la normativa rafforza le informazioni relative alla durabilità e riparabilità dei beni.
Tra le principali novità, si segnala il divieto di utilizzare etichette di sostenibilità che non siano basate su un sistema di certificazione riconosciuto o che non siano stabilite da autorità pubbliche. Le affermazioni ambientali generiche e non dimostrate, così come i claim che estendono i benefici dichiarati all’intero prodotto quando riguardano solo un aspetto specifico, saranno anch’essi vietati. Inoltre, le dichiarazioni di impatto climatico neutro, ridotto o positivo, basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni, non saranno più ammesse.
Un altro punto cruciale riguarda la presentazione di requisiti legali come distintivi, che non possono essere utilizzati come vantaggi competitivi. Le comunicazioni ingannevoli relative alla durata, riparabilità, aggiornamenti software e sostituzione dei materiali di consumo saranno considerate scorrette.
Le promesse riguardanti le prestazioni ambientali future dovranno basarsi su impegni verificabili, inclusi in un piano dettagliato e realistico. Queste disposizioni si applicano a tutte le imprese che promuovono o vendono beni e servizi ai consumatori, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e riguardano anche informazioni apparentemente minori, come indicazioni sulle confezioni, simboli, nomi di prodotto o contenuti online.
Per adeguarsi a queste nuove normative, le aziende dovranno verificare la conformità dei messaggi ambientali già in uso e dei materiali in preparazione, garantendo precisione, documentazione e coerenza tra il beneficio dichiarato e le caratteristiche effettive del prodotto. È consigliabile che questa revisione avvenga prima dell’approvazione di nuove campagne, confezioni e siti web.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrà il compito di vigilare sulle pratiche commerciali scorrette, potendo vietare pratiche ingannevoli e applicare sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, con un limite massimo commisurato al 4% del fatturato annuo per le violazioni transnazionali. Inoltre, le comunicazioni possono essere impugnate da consumatori e associazioni davanti al giudice, il quale può ordinare la cessazione delle pratiche scorrette e richiedere risarcimenti.
L’impatto economico di queste nuove regole varierà a seconda del numero di prodotti, canali e affermazioni ambientali. Per alcune imprese sarà sufficiente correggere messaggi circoscritti, mentre altre dovranno rivedere packaging, materiali commerciali, siti e procedure interne. È quindi raccomandabile affrontare questi costi prima dell’entrata in vigore delle normative per evitare complessità e oneri maggiori.
